forma dell’atto di conferma ex art.
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Not. Boschetti Francesca, fboschetti@notariato.it
10.05.2002
Ho
necessita' di concludere una compravendita per scrittura privata autenticata.
Nella provenienza,
per atto pubblico, manca le menzioni delle concessioni edilizie: la sanatoria
deve essere nella stessa forma del precedente atto secondo l'espressa dizione
della legge.
Dovro'
usare l'atto pubblico e pretendere la contemporanea presenza di tutti?
Not. Guido Falqui-Massidda, gfalquimassidda@notariato.it
10.05.2002
La forma e' intesa
in senso sostanziale, non riferita a quella in concreto adottata dalle parti.
Not. Giuseppe Pappalardo, gpappalardo@notariato.it
10.05.2002
La legge parla di
"atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente",
intendendo non la forma minima in astratto richiesta dalla legge per
la validità del contratto, ma proprio quella che in concreto hanno utilizzato
le parti per l'atto da confermare.
Diversamente, ad
es., nel caso di procura, che (art. 1392, c.c.) "non ha effetto se non è
conferita con le forme prescritte per il contratto...".
Not. Giovanni De Marchi, gdemarchi.2@notariato.it
10.05.2002
Se non sbaglio, però, il problema
era già emerso con l'entrata in vigore della L. 47/1985 e pacificamente risolto
nel senso "liberale" e "sostanziale", per cui un atto
pubblico è confermabile con scrittura privata autenticata, e mi è capitato di
vederne più d'uno.
Not. Dell'Anna Paolo, pdellanna@notariato.it
10.05.2002
"Redatto
nella stessa forma del precedente" mi sembra si riferisca allo strumento
da adottare, ovvero all'atto notarile che può assumersi, con pari dignità, sia
nella forma dell'atto pubblico che in quella di scrittura privata autentica.
Il Legislatore ha
voluto evitare forme alternative (ad esempio dichiarazioni sostitutive di atti
di notorietà, certificazioni rilasciate dall'Autorità amministrativa e simili),
che non fossero se non quelle riferibili alla compilazione dell'atto
(notarile) che si conferma.
Not. Giuseppe Pappalardo, gpappalardo@notariato.it
10.05.2002
Nonostante
l'opinione espressa dagli estensori dello studio del CNN "Criteri
applicativi della L. 47/85" e la prassi (ormai) consolidata in tal senso,
un dubbio permane, e con esso un'esigenza di prudenza, anche in relazione
ai controlli cui sono sottoposti i nostri atti; controlli che, purtroppo,
spesso vengono effettuati da personale molto meno "autorevole", pur
se fornito di autorità, anche giudiziaria.
Not. Sergio Marciano, smarciano@notariato.it
10.05.2002
Il legislatore
avrebbe potuto fare riferimento semplicemente ad un successivo
"atto"!
L'avere, invece,
affrontato il problema della forma non può autorizzare a tralasciarla (la
forma) e badare alla sostanza.
Ma, i notai non
sono deputati a rogare atti pubblici?
Non sarebbe
auspicabile fare un minor ricorso alla autentica delle sottoscrizioni?